Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 63

In vigore dal 28 feb 1939
I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purchè provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse. All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell', non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.
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Art. 63 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo