Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 68
In vigore dal 28 feb 1939
Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili.
Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-68