Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 68

In vigore dal 28 feb 1939
Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili. Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo