Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 71
In vigore dal 28 feb 1939
Il Procuratore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione e con le norme dettate nell', il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'Ufficio tecnico erariale.
Per la liquidazione del diritto graduale di cui all' il Procuratore del registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo con la parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.
I diritti di voltura devono essere riscossi dal Procuratore contemporaneamente all'imposta di registro o di successione.
Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal Procuratore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sarà compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.
Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che l'imposta di registro viene riscossa mediante quietanza staccata dal bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.
La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sarà fatta dal Procuratore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui registri di formalità di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia; ed in ogni altro caso in cui le imposte si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e sopratasse di registro.
Quando dalle parti non siano state esibite le copie degli atti di trasferimento necessarie per le volture, il Procuratore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato, nella misura, dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-71