Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 74
In vigore dal 28 feb 1939
Non può eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite e decide a chi spettano i beni controversi.
Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di imposte, tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato campione civile presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, per lo eventuale ricupero a causa finita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-74