Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 76
In vigore dal 28 feb 1939
Verificandosi il caso di un'eredità giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredità giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, come prescrive l' del presente regolamento; ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-76