Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 80
In vigore dal 28 feb 1939
Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonché le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento.
L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-80