Art. 80
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 80

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In vigore dal 28 feb 1939
Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonché le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento. L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-80