Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo III
Art. 78
In vigore dal 28 feb 1939
Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'Ufficio demaniale competente, e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-78