Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo III

Art. 78

In vigore dal 28 feb 1939
Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'Ufficio demaniale competente, e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.
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Art. 78 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo