Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 55
In vigore dal 28 feb 1939
I comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati.
Tale facoltà si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.
Però gli estratti ed i certificati, desunti dalle predette copie di mappe e di atti catastali non avranno forza giuridica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-55