Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 58

In vigore dal 28 feb 1939
La copia della mappa deve essere fatta, sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia può eseguirsi tanto presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, quanto presso l'Ufficio tecnico erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-58

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Art. 58 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo