Art. 55
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 55

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In vigore dal 28 feb 1939
I comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati. Tale facoltà si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive. Però gli estratti ed i certificati, desunti dalle predette copie di mappe e di atti catastali non avranno forza giuridica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-55