Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 63
30 / 141In vigore dal 28 feb 1939
I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purchè provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse.
All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell', non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-63