Art. 63
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 63

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In vigore dal 28 feb 1939
I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purchè provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse. All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell', non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-63