Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 41

In vigore dal 28 feb 1939
Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 41 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo