Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 40

In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale dovrà prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli , non sarà stato possibile eseguire le corrispondenti volture negli atti catastali, e ne riferirà periodicamente alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, alla quale darà altresì notizia del numero delle volture domandate, di quelle portate a catasto e di quelle prorogate, arretrate o dichiarate ineseguibili. Con l'occasione l'Ufficio suddetto formulerà le proposte atte ad eliminare, mediante appositi sopraluoghi, le volture ineseguibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-40

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Art. 40 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo