Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 37

In vigore dal 28 feb 1939
Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto. Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio suddetto, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo