Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 38

In vigore dal 28 feb 1939
Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali. Per i trasferimenti promiscui, i documenti di cui sopra saranno custoditi dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette, ad eccezione dei tipi di frazionamento relativi ai terreni, i quali rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-38

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