Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 38
In vigore dal 28 feb 1939
Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.
Per i trasferimenti promiscui, i documenti di cui sopra saranno custoditi dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette, ad eccezione dei tipi di frazionamento relativi ai terreni, i quali rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-38