Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo IV
Art. 42
In vigore dal 28 feb 1939
Ogni volta che l'amministrazione dei beni inscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.
Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredità giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che venga mutazione nella intestazione catastale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-42