Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 42

In vigore dal 28 feb 1939
Ogni volta che l'amministrazione dei beni inscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente. Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredità giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che venga mutazione nella intestazione catastale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-42

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Art. 42 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo