Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 36

In vigore dal 28 feb 1939
Le variazioni di intestazione e quelle di consistenza, dipendenti dalla esecuzione delle volture o da cambiamenti nello stato e nelle rendite dei terreni, dopo che sono state introdotte in tutti gli atti dell'Ufficio tecnico erariale, vengono da questo comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti nei modi che saranno stabiliti con istruzioni ministeriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-36

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