Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 31
In vigore dal 28 feb 1939
Le volture saranno eseguite facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.
Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri immobili ivi descritti nel modo e coll'ordine stesso che è prescritto per l'impianto delle partite originarie.
Nella voltura di un'intera partita basta indicare nello scarico il totale della superficie e della rendita dei beni che la compongono; nel carico, invece, si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e di rendita.
Nella voltura di una o più porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri o le singole frazioni di numero costituenti le porzioni della partita che sono oggetto di voltura, nonché le superficie e le rendite corrispondenti.
Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura. Nel carico però si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre le superficie e le rendite corrispondenti.
Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-31