Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 28
In vigore dal 28 feb 1939
Ciascuna nota di voltura deve indicare:
a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;
b) il comune e la frazione catastale del comune in cui sono situati i beni;
c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni nonché gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto.
Quando però con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, basterà indicarne la superficie e l'estimo complessivi;
d) la ditta alla quale i beni sono intestati;
e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;
f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;
g) il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-28