Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 28

In vigore dal 28 feb 1939
Ciascuna nota di voltura deve indicare: a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente; b) il comune e la frazione catastale del comune in cui sono situati i beni; c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni nonché gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto. Quando però con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, basterà indicarne la superficie e l'estimo complessivi; d) la ditta alla quale i beni sono intestati; e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati; f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione; g) il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-28

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Art. 28 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo