Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 32

In vigore dal 28 feb 1939
Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data e il numero della domanda, e della nota di voltura, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-32

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