Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 35

In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due mesi decorrono dal giorno in cui l'Ufficio li avrà ricevuti regolari e completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-35

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Art. 35 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo