Art. 35
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 35

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In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due mesi decorrono dal giorno in cui l'Ufficio li avrà ricevuti regolari e completi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-35