Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 24

In vigore dal 28 feb 1939
Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti le volture non possano essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire dieci a cinquanta e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi ai sensi dell' del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonché gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perché la voltura possa essere eseguita. Quando le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'Ufficio tecnico erariale deve concederla per il tempo che esso riconoscerà necessario, prendendone nota nel protocollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-24

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Art. 24 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo