Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 37
66 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.
Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio suddetto, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-37