Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 40
69 / 141In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale dovrà prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli , non sarà stato possibile eseguire le corrispondenti volture negli atti catastali, e ne riferirà periodicamente alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, alla quale darà altresì notizia del numero delle volture domandate, di quelle portate a catasto e di quelle prorogate, arretrate o dichiarate ineseguibili.
Con l'occasione l'Ufficio suddetto formulerà le proposte atte ad eliminare, mediante appositi sopraluoghi, le volture ineseguibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-40