Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo IV
Art. 41
75 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-41