Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 91

In vigore dal 28 feb 1939
Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato. Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici richiedenti saranno invitati a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria. È altresì consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-91

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