Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 94

In vigore dal 28 feb 1939
Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono rilasciare in carta libera e senza spesa, nel termine di otto giorni, l'elenco dei beni intestati ai possessori che ai detti Uffici sono indicati dall'esattore delle imposte dirette. Nell'elenco devonsi anche indicare i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-94

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Art. 94 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo