Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 97

In vigore dal 28 feb 1939
Per fruire delle particolari agevolezze contemplate negli , gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podestà, i Commissari per la liquidazione degli usi civici, i concessionari di opere di bonifica integrale e le Associazioni sindacali di primo grado sono tenuti all'osservanza delle stesse norme prescritte dall' per gli Uffici governativi, e cioè devono presentare regolare domanda scritta, precisando lo scopo e l'oggetto della richiesta. In tutti gli altri casi, che non rientrino fra quelli particolarmente previsti nei suddetti due articoli, dovranno altresì essere citati gli estremi delle speciali disposizioni legislative che in forma esplicita accordano il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-97

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Art. 97 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo