Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 95

In vigore dal 28 feb 1939
Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti ed a quelli richiesti da Enti che da speciali disposizioni legislative siano ammessi a fruire del beneficio della gratuita concessione, si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, i certificati, le copie e gli estratti: a) per i procedimenti di riabilitazione; b) per il ricovero degli alienati poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali; c) per l'iscrizione nelle liste dei poveri; d) per ottenere atti dallo Stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza; e) per conseguire l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e per concorrere a posti gratuiti nei Convitti nazionali, purchè la richiesta dipenda da povertà degli aspiranti; f) per ottenere la liquidazione di pensioni dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza; g) da allegare alle domande di ex combattenti per i concorsi a pensioni o ad assegni vitalizi; h) per uso di leva e riduzione di ferma; i) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sensi dell' del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; l) per espropriazioni per conto dello Stato, a richiesta degli Uffici delegati; m) per l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; n) richiesti dai Podestà o dai Consorzi di difesa contro le malattie delle piante e da quelli di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, rispettivamente per la compilazione e per l'aggiornamento degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione, ai sensi degli del Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987; o) richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici. Gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podestà e i Commissari per la liquidazione degli usi civici, che abbiano fatto richiesta di copie, di certificati o di estratti ai sensi del presente articolo, saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda a loro spese secondo le norme fissate dall', qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-95

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