Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo V
Art. 99
In vigore dal 28 feb 1939
Coloro che non pagheranno all'Ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento dell'imposta di successione, incorreranno in una sopratassa eguale al doppio dei diritti medesimi.
La sopratassa sarà liquidata e riscossa dall'Ufficio del registro o delle successioni unitamente ai diritti catastali, e di essa dovrà farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-99