Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo V

Art. 103

In vigore dal 28 feb 1939
La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle sopratasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, è fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle imposte di registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 103 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo