Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 105

In vigore dal 28 feb 1939
Danno luogo ad aumento: a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque; b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani; c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata; d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dal testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi; e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe; f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di estimo; g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-105

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Art. 105 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo