Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 109
In vigore dal 28 feb 1939
I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nel rispettivo catasto.
Sono a carico dei comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.
Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sarà data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni all'Ufficio tecnico erariale.
Contro le decisioni dell'Ufficio stesso da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro 15 giorni dall'avuta partecipazione, alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-109