Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 112

In vigore dal 28 feb 1939
I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe dello stesso comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti. Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi e la relativa tariffa si determina dall'Ufficio tecnico erariale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale, che entro 60 giorni dall'avuta comunicazione ha facoltà di ricorrere, pel tramite dell'Ufficio tecnico suddetto, alla Commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva. L'Ufficio tecnico erariale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla Commissione censuaria provinciale, la quale entro 30 giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura dell'Ufficio tecnico erariale alla Commissione censuaria centrale, cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.
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Art. 112 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo