Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 116
In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale, fatto un primo esame delle denunzie, respingerà quelle che avrà riconosciute incomplete o irregolari, con invito al denunziante a riprodurle regolarizzate entro il termine di cui all', trascorso il quale sarà applicabile il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-116