Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 121

In vigore dal 28 feb 1939
Le denunzie, presentate a senso dell', vengono dall'Ufficio tecnico erariale registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi distinto per comune. Nello stesso protocollo il suddetto Ufficio prende anche nota della restituzione di quelle riconosciute incomplete od irregolari.
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Art. 121 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo