Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 126

In vigore dal 28 feb 1939
Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo Catasto o la revisione della qualità della classe catastale. Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dall'Ufficio tecnico Erariale, si procederà nel modo stabilito con l'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-126

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