Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 122
In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denuncie ricevute a termini degli a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede alle verificazioni in ciascun comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-122