Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 117
In vigore dal 28 feb 1939
È fatto obbligo al podestà di far conoscere agli Uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le località nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-117