Art. 117
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 117

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In vigore dal 28 feb 1939
È fatto obbligo al podestà di far conoscere agli Uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le località nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-117