Art. 122
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 122

41 / 141
In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denuncie ricevute a termini degli a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede alle verificazioni in ciascun comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-122