Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 128

In vigore dal 28 feb 1939
I periti catastali che si recano sopraluogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire e che non siano già state trattate in relazione alle proposte di cui all'ultimo comma dell'. Essi dovranno ricercare i documenti e raccogliere gli elementi necessari per completare gli atti indispensabili per la esecuzione delle regolari volture. Se queste non possono essere eseguite, i tecnici dovranno raccogliere le notizie e fare le verificazioni necessarie per accertare lo stato di fatto relativamente ai beni cui gli estratti predetti si riferiscono, redigendone speciale verbale da firmarsi possibilmente anche dalle parti interessate. Raccoglieranno, altresì, tutte le notizie che siano necessarie per scoprire altre omissioni o imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto. In base al verbali di cui sopra l'Ufficio tecnico erariale, accertata la regolarità di essi in relazione alle disposizioni che saranno comprese nelle Istruzioni ministeriali, provvede perché siano eseguite d'ufficio, se ed in quanto sia possibile, le occorrenti volture. Le volture eseguite in base ai predetti verbali daranno luogo a speciale annotamento, col quale sia fatto constare degli atti in base ai quali venne provveduto alla voltura, per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-128

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Art. 128 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo