Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 133

In vigore dal 28 feb 1939
Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, la quale provvederà d'intesa con la Direzione generale delle imposte dirette quando trattisi di questioni che hanno immediato riflesso con l'imposta terreni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo