Art. 133
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 133

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In vigore dal 28 feb 1939
Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, la quale provvederà d'intesa con la Direzione generale delle imposte dirette quando trattisi di questioni che hanno immediato riflesso con l'imposta terreni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-133