Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 136

In vigore dal 28 feb 1939
A quella data l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, per ciascun comune, esegue sui propri libri e colla scorta dei dati comunicati dall'Ufficio tecnico erariale a termini degli i bilanci nelle superfici e delle rendite delle singole partite accese e ne comunica i risultati, entro i primi 10 giorni di ottobre, all'Ufficio suddetto affinché verifichi se concordano colle proprie scritture. Soltanto quando sia stato raggiunto il perfetto accordo, ed in ogni caso non oltre il 1° novembre, l'Ufficio imposte comunica all'Intendenza di finanza lo stato di base agli effetti del riparto delle sovrimposte e della compilazione dei frontespizi dei ruoli principali, dopo di aver portato definitivamente nelle matricole le rendite di ciascuna ditta, tenendo conto delle variazioni avvenute durante l'annata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-136

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