Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 140

In vigore dal 28 feb 1939
Gli Uffici del registro e delle successioni delle provincie in cui è in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, fanno redigere le domande di voltura sia degli uni sia degli altri sul modello prescritto dall' del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-140

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 140 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo