Art. 140
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 140

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In vigore dal 28 feb 1939
Gli Uffici del registro e delle successioni delle provincie in cui è in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, fanno redigere le domande di voltura sia degli uni sia degli altri sul modello prescritto dall' del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-140