Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 138

In vigore dal 28 feb 1939
Il personale incaricato della conservazione del nuovo Catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, è responsabile degli errori che risultassero negli atti e nelle operazioni catastali e fossero riconosciuti imputabili al personale stesso, al quale saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 204, 205 e 206 del Regolamento 12 ottobre 1923, n. 1539.
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